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ANDIP: Finalmente accertato che è illecito ''spiare'' gli utenti che scambiano file musicali e giochi |
Come è noto l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiuso l'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno. L'Autorità con un provvedimento del 28 febbraio 2008 ha ritenuto illecita l'attività svolta dalle società in quanto, innanzitutto, la stessa direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. Inoltre è stato violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno). Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P. Il Presidente dell' ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy) avv. Michele Iaselli ha accolto con soddisfazione la decisione del Garante auspicando che la stessa possa essere di monito ad altre società che intendano svolgere questo tipo di indagini del tutto arbitrarie ed in palese violazione della normativa sulla privacy. Purtroppo, ha aggiunto l'avv. Iaselli, sorprende che alcune pronunce del Tribunale di Roma, non tenendo conto di tale gravissimo aspetto, abbiano in una prima fase ordinato, in sede civile, a taluni fornitori di servizi di comunicazione elettronica di rivelare le generalità degli interessati consentendo, tra l'altro, a Peppermint e Techland l'avvio di una procedura inusuale ed illegittima di risoluzione bonaria della controversia. |
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venerdì 14 marzo 2008 |
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