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Giurisprudenza
Sentenza Cassazione Civile
SENTENZA
Cassazione Civile Sent. n. 21172 del 29-09-2006
Svolgimento del processo
I. Con atto notificato il 27 febbraio 1997 la signora A.T., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.E., conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano la Arnoldo Mondatoli Editore s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 300.000.000, per la pubblicazione, su di un numero del settembre 1995 della rivista "Chi", di una fotografia del figlio, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un topless.
Nel contraddittorio con la convenuta, che si opponeva alla pretesa di controparte, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6200 del 28 giugno 1999, respingeva la domanda.
II. Proponeva appello la signora A., per sé e per il figlio, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'originaria domanda. L'appellata resisteva al gravame e la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2973 del 4 dicembre 2001, rigettava l'appello.
III. A fondamento della decisione la Corte territoriale affermava che:
a. il tema della diffamazione - introdotto dall'attrice nell'atto di appello con riferimento alla lesione della reputazione subita dal minore per la presenza di una donna in topless a fianco del padre e per la presenza dello stesso minore alla "lotta" ritenuta lasciva tra il padre e la nota attrice - esulava dal giudizio, secondo la prospettazione della domanda proposta in primo grado, vertendosi in un caso non di diffamazione, bensì di lesione del diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c. e alla L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97;
b. il servizio fotografico in questione non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore, o della madre, e nelle immagini non era ravvisabile l'aspetto lascivo evidenziato dall'appellante, essendo del tutto evidente che tra l'attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito della signora A., ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente e quindi priva di ogni possibile connotazione diversa da quella meramente ludica;
c- difettava quindi nella specie il presupposto, previsto dall'art. 10 c.c. e della L. n. 633 del 1941, art. 97, del pregiudizio al decoro o alla reputazione o all'onore del minore ritratto e della madre;
d. l'uso dell'immagine fotografica non era neppure abusivo in quanto, sia nel momento in cui la foto fu scattata, che in quello successivo della sua pubblicazione, il padre del minore aveva la potestà di genitore su di lui e nel suo comportamento si poteva ravvisare un implicito consenso alla ripresa fotografica del figlio, tenuto anche conto che, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, non poteva ritenersi vietata la riproduzione dell'immagine quando questa fosse ricollegata a fatti svoltisi in pubblico e che il richiamo alla legge sulla "privacy ", effettuato dall'appellante per la prima volta in comparsa conclusionale, era infondato sia per l'anteriorità dei fatti all'entrata in vigore della legge, sia per le considerazioni già svolte; e. la lesione del diritto all'immagine non costituiva reato e quindi non era fonte di risarcimento del danno morale, mentre l'esistenza di danni patrimoniali non era stata provata.
IV. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la signora A.T., quale esercente la potestà di genitore sul figlio minore, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.c. e della L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver completamente omesso ogni riferimento al testo dell'articolo, basandosi soltanto sul giudizio sulle fotografie, comunque approssimativo e superficiale. In particolare la signora A. afferma che:
1a) la riproduzione dell'immagine che si assume illecita non riguarda né la famosa attrice, né il padre del minore, ma il minore stesso, fotografato in modo da rendere perfettamente riconoscibile la sua identità e identificato come il figlio del compagno della nota attrice;
1b) nella fattispecie non poteva parlarsi di presunto consenso del padre alla ripresa della scena, non essendo provato che il padre stesso fosse consapevole della presenza dei fotografi e della successiva pubblicazione della foto con il figlio;
1c) la notorietà del personaggio riguardava soltanto l'attrice televisiva ma non il minore, che non avrebbe dovuto essere coinvolto nella riproduzione della scena;
1d) la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto che, quando entra in gioco l'interesse dei minori, diventa prioritario tutelare i loro diritti della personalità, in modo da non pregiudicarne la reputazione e il decoro;
1e) il diritto alla riservatezza del minore, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla " privacy"), deve essere considerato assolutamente preminente, quando si riscontri che non vi sia utilità sociale della notizia (limite del pubblico interesse) e che manchi un esplicito consenso dei genitori esercenti la potestà alla eventuale diffusione dell'immagine del minore stesso.
2) Con il secondo motivo - denunciandosi violazione e falsa applicazione della L. n. 176 del 1991, artt. 3, 4 e 16, e della normativa a tutela dei minori, con riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., e comunque omessa motivazione - si censura la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi riferimento alla disciplina in vigore a tutela dei diritti dei minori, compreso il diritto assoluto alla riservatezza.
3) Con il terzo motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 2056 c.c. e di omessa motivazione, la ricorrente critica la sentenza per non avere la Corte territoriale provveduto al risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa, anziché limitarsi a respingere la domanda per difetto di specifica prova sul "quantum". 4) Con riferimento al primo motivo di ricorso, va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità della censura - in quanto dedotta soltanto in sede di legittimità e non nell'atto introduttivo del giudizio - sollevata dalla controricorrente. L'eccezione è infondata, in quanto il riferimento compiuto dalla ricorrente al testo dell'articolo che accompagnava il servizio fotografico poteva considerarsi implicitamente ricompreso tra gli elementi di fatto posti dalla signora A. a base della originaria domanda introduttiva, costituendo il servizio giornalistico a corredo e illustrazione delle fotografie strumento di identificazione del minore ritratto nelle foto e quindi indispensabile elemento di integrazione della riproduzione fotografica.
5) Ciò premesso, ritiene il collegio che la complessiva censura mossa dalla ricorrente con il primo motivo sia priva di fondamento e non possa pertanto trovare accoglimento.
A norma dell'art. 10 c.c. e L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, sul diritto d'autore, l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (Cass. 5 aprile 1978, n. 1557).
Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto congruamente motivato con specifico riferimento, oltre che al contenuto delle immagini e al contesto in cui le stesse si inserivano ("lotta scherzosa, fatta per gioco" sulla spiaggia, "alla luce del sole ed in mezzo alla gente", priva di ogni aspetto lascivo e di "ogni possibile connotazione diversa da quella meramente ludica"), anche alla presenza, nelle scene riprese nel servizio fotografico, del figlio minore della ricorrente, ha escluso che la pubblicazione delle fotografie in questione arrecasse lesione all'onore, alla reputazione e al decoro del ragazzo. A tale argomentato accertamento, la ricorrente ha opposto generiche doglianze sulla soggettività e opinabilità delle valutazioni dei giudici di appello, senza dedurre specifici vizi di motivazione, risolvendosi pertanto la critica sul punto in un'inammissibile censura di merito volta a indurre il giudice di legittimità ad un non consentito riesame delle circostanze di fatto oggetto del giudizio. 6) La Corte territoriale ha anche accertato che, quando le foto vennero scattate e poi pubblicate, il padre del minore, con il quale il ragazzo era stato ripreso, aveva la potestà di genitore su di lui, ravvisando quindi nel comportamento del padre stesso - il quale ha esposto il figlio "in luogo pubblico in compagnia di una attrice famosa, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi delle riviste del tipo di quella in questione" - un implicito consenso alla ripresa fotografica del figlio e alla pubblicazione della fotografia, sulla base di una logica e congrua motivazione, immune da vizi logici, a cui la ricorrente ha opposto una differente valutazione di tale circostanza di fatto, limitandosi a ritenere per nulla "scontato" che il genitore fosse consapevole della presenza dei fotografi e della successiva pubblicazione delle fotografie e prospettando ancora una volta una critica attinente al merito delle valutazioni in fatto compiute dai giudici di appello.
7) Una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal padre, quale genitore esercente la potestà, alla ripresa fotografica riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione, resta superata e priva di rilevanza, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, la questione se il servizio fotografico di cui trattasi sia stato svolto in pubblico, o abbia riguardato un avvenimento di interesse pubblico, oppure abbia violato il diritto alla riservatezza del minore, su cui invece si sono incentrate le ulteriori critiche della ricorrente, fermo restando che la L. n. 675 del 1996, a cui la ricorrente ha anche fatto riferimento, è entrata in vigore successivamente alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, fondata comunque esclusivamente sui presupposti di fatto presi in considerazione dall'art. 10 c.c. e dalla L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97.8) Escluso quindi dai giudici di appello, in base a quanto fin qui considerato, il carattere abusivo della pubblicazione della fotografia riguardante il minore C.E., appare irrilevante, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, anche l'omesso riferimento da parte dei giudici di secondo grado al testo del servizio giornalistico, che detta fotografia illustrava, così agevolando l'identificazione del minore ritratto nella foto.
9) Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, essendo sufficiente al riguardo osservare che l'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176, - in forza del quale "nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione " (comma 1), avendo comunque il fanciullo "diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o affronti" (comma 2) - e la Carta di Treviso, recante principi, peraltro sprovvisti di forza e di efficacia di norma di legge, sulla salvaguardia della dignità e del sano sviluppo del bambino, non trovano applicazione nella fattispecie in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, essendo stati esclusi dal giudice di merito il carattere abusivo e illegale della pubblicazione fotografica in questione e il pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro del minore in detta pubblicazione ritratto.
10) La censura di cui al terzo motivo è infine inammissibile, in quanto l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui la signora A. non ha provato la sussistenza di danni patrimoniali, costituisce motivazione "ad abundantiam", estranea alla "ratio" della sentenza impugnata, incentrata invece sulla liceità della pubblicazione della fotografia di cui trattasi e, di conseguenza, sulla insussistenza del danno (Cass. 4 agosto 2000, n. 10241; 13 febbraio 2002, n. 2087; 11 giugno 2004, n. 11160; 23 novembre 2005, n. 24591).
11) In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00 (quattromilacento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006
venerdì 29 settembre 2006
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