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Giurisprudenza
Sentenza Tribunale Bari
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari - in composizione monocratica-, Dott. Saverio U. de Simone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2704/99 R. G. A. C. vertente
T R A
B. G.,
- ATTORE -
C 0 N T R O
EDISUD (Editrice del Sud) S.p.A. nonché P. L.,
- CONVENUTI -
OGGETTO: Azione di risarcimento danni da pubblicazione di notizia a mezzo stampa.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20/12/2006 la causa passava in decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui pedissequamente trascritte, cui venivano concessi i termini di legge per le conclusionali e le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17/5/99 B. G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'EDISUD (Editrice del Sud) S.p.A. nonché P. L., nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittima condotta del giornale che, pubblicando una notizia che lo riguardava, gli aveva arrecato gravi danni.
In particolare l'attore lamentava che il 5/2/99 "La Gazzetta del Mezzogiorno" aveva pubblicato un articolo avente ad oggetto un tentativo di rapina, da lui subito qualche giorno prima nella gioielleria della quale era titolare, sita in Cerignola sul C.so Aldo Moro.
L'istante sosteneva che l'autore dell'articolo aveva leso il suo diritto alla riservatezza, in quanto nel pezzo era indicato l'ubicazione della gioielleria, il suo nome e le sue condizioni di salute, ed inoltre si riferiva che all'interno del locale vi era un sistema di telecamere a circuito chiuso.
Per tali ragioni chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al pagamento di una somma a titolo di danni patrimoniali, da determinarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., e dell'ulteriore somma di £. 30.000.000 per i danni non patrimoniali, oltre interessi dalla domanda.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con condanna alle spese.
Essi deducevano che la loro condotta era pienamente lecita, dato che la pubblicazione della notizia era avvenuta nell'esercizio del diritto di cronaca.
Rigettate le richieste di prova orale e di C.T.U. avanzate dall'attore, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe sulle conclusioni contestualmente declinate dai procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.
1.- Preliminarmente va rilevato che l'attore ha omesso non solo di depositare la propria memoria conclusionale, ma anche il proprio fascicolo di parte, così impedendo al Tribunale di poter valutare puntualmente la prospettata lesività dell'articolo di stampa censurato (che non è stato prodotto dai convenuti). Il suo comportamento, del resto, non è privo d significato, e va considerato ai fini dell'art. 116 c.p.c. come un sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della propria pretesa. 2.- In punto di fatto non è controverso che pochi giorni prima della pubblicazione dell'articolo di stampa l'attore subì un tentativo di rapina nella propria gioielleria sita nel cento di Cerignola, a seguito della quale subì lesioni personali che lo costrinsero al ricovero in ospedale per alcuni giorni; nell'articolo si riferiva, inoltre, che il locale "visitato" era dotato di telecamere a circuito chiuso e che, avendo i rapinatori agito a volto scoperto, il gioielliere avrebbe potuto riconoscerli.
Sempre in punto di fatto è emerso che il giornale, richiesto di smentire che il B. avesse riconosciuto i responsabili, aveva pubblicato prontamente la nota di rettifica, nei termini puntuali richiesti dal legale dell'attore.
3.- Oggetto del giudizio è valutare se la pubblicazione sulla stampa della notizia della rapina con i particolari suddetti violi il diritto dell'attore alla privacy e, in caso affermativo, se tale condotta abbia arrecato danni al B. e di quale entità. La decisione postula la valutazione comparata del diritto alla riservatezza da un canto e del diritto di cronaca dall'altro. La tutela dell'interesse dei cittadini ad apprendere rilevanti notizie di cronaca è prevalente: ed invero non è revocabile in dubbio che risponde ad un interesse pubblico dei lettori conoscere un episodio di cronaca nera locale, qual'é una rapina ad una gioielleria del centro città.
La notizia, nei termini testuali riportati negli atti difensivi (mancando, lo si ripete, il testo dell'articolo), non solo è stata pubblicata in termini di verità, come del resto ammette anche l'attore, ma risponde all'ulteriore requisito della continenza. Il comportamento de La Gazzetta del Mezzogiorno, pertanto, non è censurabile con riferimento ad alcuno dei requisiti in presenza dei quali il diritto di cronaca cede a quello alla riservatezza. 4.- E' risaputo che la pubblicazione di notizie a mezzo della stampa costituisce lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non è lesiva del diritto alla riservatezza, allorquando ricorrano tre condizioni (cfr. Cassaz Civ., Sez. I, 7/2/96 n. 982) l'utilità sociale dell'informazione, espressamente menzionata nell'art. 20 lett d) della L. n. 675/96 (oggi abrogata perché trasfusa nel Codice della Privacy, ma comunque applicabile nel caso di specie ratione temporis) ed ulteriormente richiamata tramite il rinvio al rispetto del codice di deontologia contenuto nell'art. 25 s. l.; la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia, che costituisce il presupposto del diritto di cronaca secondo la previsione normativa di cui innanzi; la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, richiamata dalla norma suddetta attraverso il riferimento al codice deontologico.
La S. C., pronunciandosi sul tema specifico del trattamento dei dati personali, ha affermato che: "In tema di trattamento dei dati personali, la 1. n. 675 del 1996 (applicabile "ratione temporis"), con riferimento all'attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella G. U. del 3 agosto 1998 n. 179) in ossequio al "diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico", ma anche al suo contemperamento con il canone "dell'essenzialità dell'informazione" ... Il rispetto delle previsioni deontologiche condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 20, D.Lgs. n. 467 del 2001, e art. 12, D.Lgs. n. 196 del 2003) - esclude ogni profilo di illegittimità del trattamento dei dati personali con conseguente rigetto delle richieste di cancellazione dei dati e di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale" (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 25/06/2004, n. 11864). Ricorre, pertanto, la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca ex art. 35 L. Privacy.
5.- Il B. lamenta, tuttavia, che il giornale avrebbe travalicato tali limiti perché La Gazzetta: ha riferito delle sue condizioni di salute;
ha sostenuto che egli probabilmente era in grado di riconoscere i rapinatori;
ha riferito che nel negozio vi era una telecamera che ha ripreso la scena della rapina.
Ne inferisce l'attore che da ciò gli sarebbero derivati sia danni patrimoniali, conseguenti all'impossibilità di aprire la gioielleria per alcuni giorni nel timore di ritorsioni dei rapitori, sia danni non patrimoniali, conseguenti allo stato d'angoscia e tensione in cui egli sarebbe vissuto per il timore di subire una nuova aggressione.
6.- Tale prospettazione non appare condivisibile.
Ed invero, quanto alle notizie inerenti lo stato di salute del B. la L. n. 675/96 legittima l'operato de La Gazzetta, stabilendo all'art.20, co 1°, che "la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati sono ammesse nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (v. lett. d), fermi restando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
L'art.22, co 1°, prevede la necessità del consenso scritto dell'interessato solo limitatamente ai dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché lo stato di salute e la vita sessuale, per evitare che il soggetto possa subire discriminazioni di sorta per le sue peculiari condizioni: esula dalla tutela della norma, evidentemente, il riferire che il titolare di una gioielleria abbia subito lesioni personali a seguito di un tentativo di rapina.
Ancora l'art. 25, co 10°, specifica che le disposizioni relative al consenso dell'interessato ed all'autorizzazione del garante non si applicano quando il trattamento dei dati è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, benché il giornalista sia
tenuto a rispettare i limiti del diritto di cronaca, ed in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione, avuto riguardo a fatti di interesse pubblico.
L'art. 6 del Codice di deontologia, richiamato dall'art.20 co 10°della L. n. 675/96, esclude che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale contrasti con il rispetto della sfera privata tutte le volte in cui l'informazione, anche dettagliata, "..sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".
Infine l'art. 10 del Codice deontologico, con specifico riguardo alle notizie inerenti la salute delle persone, dispone: "Il giornalista nel fare riferimento allo stato di salute di una data persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi e terminali e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità del l 'informazione... ". Orbene, applicando tale quadro normativo al caso concreto si desume che il comportamento de La Gazzetta non è assolutamente censurabile: le stringate e scarne notizie sulla salute del B. potevano essere pubblicate anche senza il suo consenso. 7.- Inoltre, quanto alla riferita esistenza di una telecamera a circuito chiuso ed alla possibilità che il B. potesse aver riconosciuto i suoi aggressori, la diffusione di tali notizie non può certamente rientrare nella sfera di tutela della riservatezza. Infatti, in una rapina a volto scoperto è consequenziale l'eventualità che l'aggredito riconosca i malfattori, così come l'esistenza di una telecamera a circuito chiuso costituisce un elemento di difesa in uso alla quasi totalità dei negozi di preziosi e, quindi, rappresenta un fatto conoscibile per tutti i clienti del negozio.
8.- Infine non può essere trascurato che il contenuto del diritto alla riservatezza va sempre valutato in astratto, con riferimento alla nozione diffusa nella comune coscienza sociale di un determinato momento storico, e non quam suis, ovvero sulla base della considerazione affatto personale che ciascuno ha della sua sfera di riservatezza.
Ebbene, nella coscienza sociale diffusa dare notizia delle condizioni di salute del soggetto vittima di una rapina e prospettare l'eventualità che egli possa avere identificato i colpevoli non rientra nella sfera della riservatezza. 9.- Il diritto del quale l'attore ha chiesto la tutela è dunque insussistente, per cui la domanda va rigettata.
Alla soccombenza dell'attore consegue La sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate equitativamente stante il mancato deposito di un'apposita nota specifica.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c..
P Q. m.
Il Giudice del Tribunale di Bari - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17/5/99 da B. G. nei confronti dell'EDISUD (Editrice del Sud) S.p.A. nonché di P. L., nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida equitativamente in complessivi ? 2.500,00, di cui ? 100,00 per esborsi, ? 1.100,00 per diritti ed ? 1.300,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, lì 21/3/2007

Giudice Saverio Umberto de Simone
venerdì 23 marzo 2007
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