
In merito alla recente iniziativa dell'Agenzia delle Entrate di pubblicare sul proprio sito istituzionale le dichiarazioni dei redditi 2005 di tutti contribuenti italiani, il presidente dell'ANDIP (Associazione nazionale per La Difesa della Privacy) avv. Michele Iaselli manifesta non poche perplessità. "L'iniziativa appare giustificata dall'attuale normativa ed in particolare dall'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973, ma ad una più attenta e letterale interpretazione della norma ci si rende conto che l'Agenzia delle Entrate è andata al di là del proprio compito istituzionale". Difatti prosegue l'avv. Iaselli l'art. 69 sancisce chiaramente al comma 1 che "il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente" quindi la pubblicazione viene limitata a determinati casi, mentre il famigerato comma 4 sostiene che "il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune, gli elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti" i quali secondo il comma 6 "sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati". Appare evidente, quindi, che in questo caso non si parla di pubblicazione, ma di libera consultazione il che è un concetto molto diverso: la pubblicazione su Internet equivale ad una vera e propria diffusione dei dati non consentita, mentre la consultazione viene limitata a chi ne abbia interesse e ne faccia richiesta esplicita. Lo spirito della norma appare chiaro ed è in questo senso che può lecitamente coniugarsi l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa con la necessità di tutela la privacy dei cittadini.
Inoltre la norma parla chiaramente di "soli" elenchi nominativi senza menzionare minimamente l'entità dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate, quindi, avrebbe dovuto necessariamente e preventivamente consultare l'Autorità Garante prima di procedere a tale iniziativa che si reputa sostanzialmente illegittima.