ANDIP • Associacione Nazionale per la difesa della Privacy
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Attività
Statuto dell'ANDIP
Statuto dell'Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

I) Definizione ed oggetto
E' costituita l'associazione denominata Associazione Nazionale per la difesa della Privacy.
L'Associazione è apolitica, culturale, senza fini di lucro e si propone:a) di formare e preparare i propri associati al pieno rispetto attivo e passivo delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati personali.b) di formulare le regole di comportamento conformi alla normativa, alla correttezza e alla lealtà che improntino il comportamento degli associati nella acquisizione, nel trattamento e nella gestione di dati personali nell'ambito della loro attività.c) di proteggere i soggetti dei dati contro metodi di acquisizione, trattamento e gestione dei dati non conformi a normativa, correttezza e lealtà.d) di studiare e sollecitare presso le Autorità Competenti l'adozione di tutti quei provvedimenti, norme e disposizioni che garantiscono misure adeguate e proporzionate per la tutela dei dati personali.e) di attestare e garantire la conformità dei comportamenti dei soci alle norme ed ai principi di cui sopra.f) di tenere aggiornati i propri associati sulla evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana e straniera.g) di tenere aggiornati i propri associati in ordine alle misure tecniche necessarie per una corretta gestione dei dati personali.Per il raggiungimento dei suoi scopi l' Associazione provvede a :a) costituire archivi delle norme, dei regolamenti e dei principi in materia di protezione dei dati personali e diffonderli;b) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la protezione dei dati personali;c) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, formativo, applicativo, culturale che rientrano nel campo della protezione dei dati personali;d) mantenere i rapporti e collaborare con gli Enti nazionali e internazionali preposti alla emanazione di norme in materia di protezione dei dati personali;e) mantenere i rapporti con le Autorità garanti europee, in particolare con il Garante per la protezione dei dati personali italiano;f) rappresentare i propri associati dinanzi a quegli Enti;g) prendere contatti e stipulare accordi e convenzioni con associazioni che perseguano gli stessi scopi in Italia e all'estero;h) dotarsi di un Codice di Autodisciplina;i) promuovere campagne di stampa;l) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.L'Associazione ha altresì il potere di raccogliere presso gli associati le informazioni inerenti il rispetto delle norme e del Codice di Autodisciplina.

II) Sede
La sede centrale dell'Associazione è in Napoli, Riviera di Chiaia 276. L'Associazione è costituita in un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali, comunali e circoscrizionali (delegazioni provinciali, comunali, circoscrizionali).

III) Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in :1) soci benemeriti o sostenitori;2) soci fondatori;3) soci onorari;4) soci ordinari;5) soci aderenti.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci benemeriti o sostenitori:a) gli enti pubblici che si occupano di protezione dei dati personali in base a finalità espressamente previste dai rispettivi statuti;b) le Associazioni di categoria nazionali ed internazionali interessate alla protezione dei dati;c) gli enti universitari, tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici;d) le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano contribuito con elargizioni o altro in modo significativo al perseguimento degli scopi associativi.
I soci fondatori sono le persone fisiche o giuridiche intervenute nell'atto costitutivo.In caso di dimissioni o morte o estinzione di uno dei Soci Fondatori, i rimanenti provvederanno a nominare il sostituto, cui compete lo Status di Socio Fondatore.La qualifica di Socio Fondatore può anche essere attribuita qualora siano d'accordo almeno i 2/3 degli stessi.
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della protezione dei dati personali, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi interessati alla protezione dei dati personali, anche se di nazionalità straniera.
Soci aderenti possono fare parte dell' Associazione in qualità di soci aderenti le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi che, interessati a partecipare o contribuire alla singola attività o iniziativa dell'Associazione, si iscrivano alla stessa versando una quota preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo può riservare ai soci aderenti la partecipazione ad un gruppo di attività o iniziative dell'Associazione dietro versamento di una quota annuale.I soci aderenti avranno, dietro versamento della quota, diritto a partecipare alla singola attività o iniziativa o al gruppo di attività o iniziative.Essi non hanno diritto al voto, né di intervento o sindacato sulla gestione o l'operato dell'associazione.
Ciascun socio, secondo la categoria di soci cui appartiene, versa all'Associazione un contributo di iscrizione una volta tanto e un contributo annuale fissato ogni anno per ciascuna categoria di soci dal Consiglio Direttivo.I contributi annuali dei soci devono essere versati entro il 31 gennaio.I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.
I soci sono tenuti:a) all'osservanza delle norme, dei regolamenti e dei principi di tempo in tempo vigenti in materia di protezione dei dati personali e ad adoperarsi per la loro diffusione e applicazione;b) ad attenersi alle norme, ai regolamenti e al Codice di Autodisciplina dell'Associazione;c) a segnalare all'Associazione eventuali impedimenti all'osservanza di talune norme;d) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di approfondimento, di applicazione e di diffusione delle norme, dei regolamenti e dei principi tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.
I soci, ad eccezione dei soci aderenti di cui all'articolo 9, hanno diritto:a) di intervenire all'Assemblea;b) di consultare i libri e le pubblicazioni esistenti presso gli archivi dell'Associazione;c) di ricevere riviste e bollettini dell'Associazione;d) di ottenere sconti nella misura decisa dal Consiglio Direttivo, su corsi di formazione, convegni e quanto altro organizzati dall'Associazione o su pubblicazioni di questa;e) di utilizzare, eventualmente a pagamento secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, il Marchio dell'Associazione (art.33);f) di ricevere a condizioni di favore, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché dalle norme deontologiche professionali, una prima assistenza tecnica e legale.Tutti i soci, compresi i soci aderenti, hanno diritto di essere rappresentati dall'Associazione presso Enti o Organismi Ufficiali addetti al controllo e alla normazione nella protezione dei dati.
L'impegno di partecipazione all'Associazione da parte dei soci é annuale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva dichiarazione di recesso da notificare con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. La dichiarazione di recesso non é valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi.La decadenza dei soci può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso é ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei Probiviri é definitiva.A carico del socio che sia venuto meno ai doveri associativi o al Codice di Autodisciplina, o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione può essere deliberato il provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri su iniziativa di chiunque o del Consiglio Direttivo.I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.L'esclusione ha effetto immediato.

IV) Patrimonio ed introiti
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti specificamente disposti a tale titolo in suo favore;b) previa conforme delibera dell'Assemblea, dalle eventuali eccedenze attive, anche parziali, della gestione annuale.I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto a favore di Associazioni o Enti che abbiano finalità analoghe, oppure in beneficenza.Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:a) dalle rendite del suo patrimonio;b) dalle quote sociali annue;c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'Associazione e non specificatamente destinati al suo patrimonio;e) dalle contribuzioni derivanti dall'effettuazione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione o di terzi o dei soci.L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

V) Organi amministrativi
Sono organi dell'Associazione:- l'Assemblea;- il Consiglio Direttivo;- il Presidente Onorario- il Presidente;- il Tesoriere;- il Collegio dei Probiviri.

VI) Assemblea dei soci
L'Assemblea é costituita da tutti i soci dell'Associazione, con esclusione dei soci aderenti.
L'Assemblea:a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;c) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri e il Presidente onorario.d) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o ad essa demandata dal presente Statuto;e) in via straordinaria e con il voto favorevole del 75% dei soci fondatori e del 50% degli altri soci:1) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;2) approva e modifica le norme di autodisciplina.
L' Assemblea é convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, ai punti c) e d) dell'art. 18.E' convocata in via straordinaria, nei casi previsti al punto e) dell'art.18, nonché tutte le volte che il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno 1/8 dei soci aventi diritto o dai due terzi dei soci fondatori.Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno dovranno essere inviati ai soci per lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo, anche telematico, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione se sia presente, anche per delega, almeno la metà dei soci.In seconda convocazione l'Assemblea é regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti anche per delega.Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione.
Nelle votazioni in Assemblea ogni socio, indipendentemente dalla categoria di soci cui appartiene, ha diritto ad un voto, ad eccezione del socio aderente che non ha diritto di voto.Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio. In ogni caso non sono consentite, per ogni socio, più di tre deleghe.
L'Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.Per la validità delle deliberazioni per referendum, é necessario che pervenga il voto della maggioranza dei soci.Nelle votazioni per referendum, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.Lo spoglio dei voti viene eseguito dal Consiglio Direttivo che redigerà verbale delle relative operazioni.

VII) Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo é composto:a) da quattro membri eletti fra i soci nell'Assemblea esclusivamente dai Soci Fondatori;b) da tre membri eletti fra i soci nell'Assemblea da tutti gli altri soci.Tutti i membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo:a) elegge nel proprio seno il Presidente e, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente.b) fissa le quote di iscrizione e i contributi a carico dei soci.Se il contributo annuale supera del 10% il contributo dell'anno precedente, esso andrà comunicato ai soci quattro mesi prima della scadenza dell'anno solare.c) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;d) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'Associazione;e) delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;f) nomina il segretario dell'Associazione e delibera sulla revoca, fissandone l'eventuale compenso;g) decide sulle domande di ammissione;h) delibera sull'esclusione dei soci;i) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'Assemblea.l) costituisce i singoli Gruppi di Lavoro nominandone i membri.
Il Consiglio Direttivo é presieduto e convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate con lettera raccomandata o fax o altro mezzo idoneo, anche telematico, ed inoltrate almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio é chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta con mezzo idoneo e inoltrata almeno 48 ore prima della seduta.Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, purché sia presente la maggioranza dei membri.Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.Qualora nella seduta fissata non sia presente la maggioranza dei membri in carica, il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.In seconda seduta saranno valide le deliberazioni adottate qualora sia presente un terzo dei membri in carica e risulteranno approvate se otterranno la maggioranza dei presenti.Di tali deliberazioni dovrà essere data notizia al Consiglio Direttivo in occasione della seduta successiva.Salvo che non sia disposto diversamente dal Presidente, funziona da segretario del Consiglio il segretario dell'Associazione.
Qualora durante il triennio il numero dei componenti del Consiglio Direttivo venga ridotto per cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla cooptazione chiamando a partecipare al Consiglio stesso non più di tre consiglieri per anno solare.Qualora il Consiglio, nonostante la cooptazione, venga a essere ridotto a meno della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio sarà ritenuto decaduto, e dovranno essere indette nuove votazioni.

VIII) Il Presidente onorario
Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea fra personalità di rilievo che con la loro opera contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali.Il Presidente Onorario resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.Partecipa di diritto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto a voto consultivo.

IX) Il Presidente
Il Presidente:a) é nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile;b) è revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri;c) ha la rappresentanza legale della Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne cura i rapporti verso l'esterno, in Italia ed all'estero;d) convoca le Assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo e le presiede;e) ha i poteri di ordinaria amministrazione e può nominare in tale ambito speciali procuratori;f) tutela l'osservanza delle norme statutarie e l'osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo;g) riscuote dalle Pubbliche Amministrazioni, banche, Enti, Privati, le somme dovute alla Associazone, rilasciandone quietanze e discarico da responsabilità;h) accetta per conto della Associazione sovvenzioni, elargizioni, liberalità, contributi, da parte dei soci e di terzi.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, quando costui é assente o impedito.

X) Il tesoriere
Il Tesoriere, viene eletto dal Presidente e dura in carica cinque anni. La sua figura è rieleggibile.Il Tesoriere cura la gestione della contabilità e dell'amministrazione interna dell'Associazione.

XI) Collegio dei probiviri
L'Assemblea nomina tra i rappresentanti degli associati e/o al proprio esterno il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.Il Collegio dei Probiviri ha il compito:a) di valutare le infrazioni al presente statuto e al Codice di Autodisciplina da parte degli associati che gli sono poste dal Consiglio Direttivo, proponendo allo stesso i provvedimenti del caso.;b) di svolgere funzioni, se concordemente richiesto dalle parti, di Collegio arbitrale, amichevole compositore di eventuali controversie tra associati e tra associati e Associazione, nonchè in genere tra gestori di banche dati e soggetti di dati, anche se non associati e anche nei confronti di estranei all'Associazione;c) di decidere su ricorsi proposti contro le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle reiezione della domanda di associazione.

XII) Organizzazione locale
Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali, Delegazioni Circoscrizionali), aventi autonomia organizzativa, gestionale, e funzionale.Alle Delegazioni Regionali dell'Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale) nominato dal Presidente.Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali e agli organi giurisdizionali.Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali.Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali, comunali e circoscrizionali di competenza e relaziona periodicamente al Presidente in merito all'andamento complessivo delle attività organizzative ed istituzionali della rispettiva regione.I responsabili delle delegazioni provinciali, comunali e circoscrizionali relazionano periodicamente il Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il medesimo, in ordine all'andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza.In caso di grave ed anomalo funzionamento dell'andamento democratico e/o di atti lesivi dell'immagine dell'associazione, il Presidente può sciogliere le delegazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nominando un commissario anche straordinario.

XIII) Verbali
Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

XIV) Marchio
Il Marchio dell'Associazione attesta che il socio è "Partecipe e rispettoso delle linee guida dell'associazione" e cioè osserva nella gestione delle sue banche dati le norme, i regolamenti ed i principi tutti vigenti in materia di tutela della privacy, nonché le norme tutte del Codice di Autodisciplina.L'uso del Marchio sarà riservato ai soci, eventualmente a pagamento secondo delibera del Consiglio Direttivo, purché gli stessi siano in regola con i versamenti dovuti all'Associazione.L'uso del Marchio può essere sospeso per i soci che siano morosi per più di tre mesi.

XV) Gruppi di lavoro
Per l'esame di particolari problemi, il Consiglio Direttivo nomina dei Gruppi di Lavoro.I Gruppi di Lavoro hanno compiti consultivi, ma possono, soltanto su mandato specifico del Consiglio Direttivo, esercitare anche compiti esecutivi.Dei Gruppi di Lavoro possono fare parte consulenti esterni alla Associazione, che possono essere retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del responsabile del Gruppo di Lavoro e sentito il Tesoriere.

XVI) Scioglimento
Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza oppure, nell'eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.
martedì 22 maggio 2007
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