ANDIP • Associacione Nazionale per la difesa della Privacy
Home pageGruppoContatti
Ricerca nel sito:


spaziatore Rassegna Stampa
spaziatore Calendario Agenda
spaziatore
agosettembre 2010ott
lunmarmergiovensabdom
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Archivio Documenti
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 )
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 )


Art. 44.


Disposizioni in materia di tutela della riservatezza


1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro
a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila
euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo
33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine
del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro»
e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla
fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a
sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se
taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e'
di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi
stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo
e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate
fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del
contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da»
fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a
diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a
decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22
dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del
Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere
dall'esercizio 2009.
Scarica allegatoNon ci sono allegati
domenica 11 gennaio 2009
torna indietro
spaziatore
ANDIP • Associazione Nazionale per la difesa della Privacy • 2007-2010 • Explora • Tutti i diritti riservati